Il bonus elettrico è uno sconto sulla bolletta istituito dal Governo e reso operativo dalla Deliberazione dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas 06/07/2009, n. ARG/gas 88/09 per assicurare un risparmio sulla spesa per l'energia elettrica alle famiglie che ne hanno diritto.
I bonus sociali per disagio economico, tra cui quello elettrico, vengono riconosciuti automaticamente agli aventi diritto, dopo aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Il bonus elettrico per gravi condizioni di salute (disagio fisico) è una misura ulteriore, volta a ridurre la spesa sostenuta per la fornitura di energia elettrica dai nuclei familiari in cui è presente un componente che si trova in condizioni di disagio fisico. Viene attivato su domanda, ed è stato introdotto dalla normativa nazionale e successivamente attuato con provvedimenti di regolazione dell'Autorità.
Per ulteriori informazioni, consulta il portale SGATE e il sito di ARERA.
Bonus per disagio economico
Le condizioni necessarie per avere diritto al bonus sono definite sul sito di ARERA.
Uno dei componenti del nucleo familiare ISEE deve essere intestatario di un contratto di fornitura elettrica e/o gas e/o idrica con tariffa per usi domestici e attivo, oppure usufruire di una fornitura condominiale gas e/o idrica attiva.
Ogni nucleo familiare ha diritto a un solo bonus per tipologia (elettrico, gas, idrico) per anno di competenza.
Bonus per gravi condizioni di salute (disagio fisico)
Possono ottenere il bonus tutti i clienti domestici affetti da grave malattia o i clienti domestici con fornitura elettrica presso i quali viva un soggetto affetto da grave malattia, costretto a utilizzare apparecchiature elettromedicali necessarie per il mantenimento in vita.
L'elenco delle apparecchiature elettromedicali salvavita che danno diritto al bonus sono state individuate dal Decreto ministeriale 13/01/2011.
Il bonus per disagio fisico è cumulabile con quello per disagio economico (sia elettrico che gas) qualora ricorrano i rispettivi requisiti di ammissibilità.
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Ultimo aggiornamento: 01/01/2024 18:31.49